Pubblicato il decreto sulle attività diverse degli ETS
27 Luglio 2021Postergazione finanziamento soci
4 Agosto 2021La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con Ordinanza 17 maggio 2021, n. 13224, confermando l’indirizzo espresso, tra l’altro, dalla precedente giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. 15 giugno 2020, n. 11522, dopo le modifiche apportate all’art. 160c omma 4 della L.F. dal Decreto Legge n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2015, si è espressa sul controllo di legittimità che spetta al Tribunale, precisando che
“In tema di concordato preventivo, il comma 4 dell’art. 160 l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, nel prevedere che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari, definisce l’ambito del controllo della fattibilità giuridica demandato al tribunale, imponendogli di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che preveda necessariamente il soddisfacimento dei creditori chirografari nell’indicata percentuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte di appello, secondo la quale dovevano essere i creditori, in sede di approvazione della proposta concordataria, a valutare l’idoneità di quest’ultima ad assicurare il pagamento della soglia minima dei crediti chirografari).“