Calcolo dei giorni per la convocazione assembleare
26 Luglio 2021Verifica di legittimità del Tribunale per il concordato
4 Agosto 2021E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 26-07-2021 il Decreto 19 maggio 2021, n. 107, Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attivita’ diverse.
Tale decreto entrerà in vigore il 10 agosto 2021, applicabile a tutti gli enti del terzo settore iscritti nel Runts, la cui operatività è attesa entro quest’anno.
Riguarderà, pertanto, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, già qualificate come Ets nel periodo transitorio, ma anche tutti gli enti che si iscriveranno nel nuovo registro.
I nuovi parametri scatteranno dal prossimo anno in quanto sono basati sul rapporto tra entrate e uscite dell’ente, oltre che sui risultanti alla fine dell’esercizio.
Per le Onlus, invece, troverà ancora applicazione il Dlgs 460/1997 fino alla fine del periodo d’imposta in cui arriverà il vaglio Ue sui regimi fiscali del Cts.
Il nuovo Decreto prevede parametri qualitativi e quantitativi.
Dal punto di vista “qualitativo” si considererà “diversa” qualsiasi attività le cui relative entrate siano reinvestite negli scopi istituzionali dell’Ets.
Dal punto di vista quantitativo, invece, per rientrare tra le attività “diverse” i relativi ricavi non dovranno essere superiori al 30% delle entrate complessive o al 66% dei costi complessivi.