Proroga delle misure protettive come contrasto all’inerzia dei creditori
23 Agosto 2024MATERIA: DIRITTO BANCARIO
IN BREVE: La Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 gennaio 2024, ha stabilito che la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) non è nulla per indeterminatezza qualora, nonostante le parti non abbiano esplicitamente individuato la periodicità di applicazione, quest’ultima sia desumibile dai canoni ermeneutici
IL FATTO: Il caso trae origine dall’ammissione solo parziale del credito di un istituto bancario al fallimento della propria correntista, in virtù della ritenuta nullità della commissione di massimo scoperto
PERCHÉ È IMPORTANTE: Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva statuito che, poiché la c.m.s. è un importo percentuale calcolato sul massimo importo tenuto a disposizione dalla banca per un determinato periodo di tempo, la mancanza di espressa pattuizione del periodo rilevante ne rendeva indeterminabile la prestazione.
La Corte, inquadrata la questione da risolvere nella violazione dei canoni ermeneutici, quindi nel sindacato di legittimità della Corte, (cfr. Cass. 10745/2022), richiama una precedente pronuncia (Cass. 19825/2022) per cui la c.m.s. può ritenersi nulla solo nel caso di indeterminatezza “effettiva e radicale”, non riscontrabile ove i canoni ermeneutici consentano all’interprete di individuare il periodo di riferimento.
Nel caso in decisione la Corte ha rilevato che tali canoni portano a concludere che le parti avevano inteso applicare la c.m.s. trimestralmente. Tale risultato interpretativo è frutto del principio di interpretazione complessiva di cui all’art. 1363 cod.civ., tenuto conto del fatto che nel contratto si stabiliva di regolare tutti i rapporti in dare e avere con identica periodicità, e, contestualmente, la chiusura del conto trimestrale, senza contare che tale interpretazione rispetta altresì il principio di interpretazione secondo comune volontà delle parti di cui all’art 1362 cod.civ. (le c.m.s. erano sempre state applicate trimestralmente senza alcuna contestazione da parte del correntista), il principio di interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cod.civ.), e quello per cui deve essere dato alla clausola il senso in cui può avere un effetto (art. 1367 cod. civ.).
Infine, in relazione al canone ermeneutico di cui all’art. 1368 cod. civ., la pratica generalmente in uso al momento della stipulazione del contratto era notoriamente quella di contabilizzare trimestralmente le c.m.s., come emerso dalle pronunce di merito dell’epoca allegate dalla ricorrente.
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– commissione di massimo scoperto
– nullità per indeterminatezza
– artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 cod. civ.