Preliminare di cessione partecipazioni ad imposta fissa
26 Luglio 2021Limiti al rinnovo automatico dei patti parasociali
26 Luglio 2021Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 19 marzo 2021 ha affermato che “Per termini d’uso si intendono quelli che erano già stati utilizzati tra le parti” con la conseguenza che con la prova da parte del convenuto in revocatoria che in precedenza era stata utilizzata la medesima modalità contestata come “anomala”, sarebbe stata “anomala” una modalità diversa, in assenza di prova contraria da parte della curatela.
In termini analoghi si è pronunciata anche la Corte di Cassazione civile, sez. I, 07 luglio 2021, n. 19373. Pres. Genovese. Est. Mercolino, affermando che in tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a) della L. Fall., l’espressione “termini d’uso”, utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all’azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento.