Termini d’uso ai fini della revocatoria fallimentare
26 Luglio 2021Calcolo dei giorni per la convocazione assembleare
26 Luglio 2021La Corte di Appello di Brescia con sentenza 8 ottobre 2018 n. 1568 è intervenuta sul tema del rinnovo automatico di un patto parasociale di durata quinquennale precisando, che, con riferimento all’art. 2341-bis cod.civ., “nel patto di durata indeterminata la norma ha previsto che il socio possa sciogliersi dal patto in qualsiasi momento, mediante recesso ad nutum con preavviso, così evitando l’instaurarsi di un vincolo obbligatorio illimitato. Nel patto parasociale a durata determinata, diversamente da quanto accade in quello a tempo indeterminato, non è data la possibilità del recesso ad nutum in qualsiasi momento; il legislatore ha pertanto in tal caso voluto limitare la protrazione nel tempo del vincolo oltre la scadenza convenuta, a tal fine stabilendo che inderogabilmente dovesse esser riconosciuta a ciascun patiscente la facoltà di liberarsene, mediante semplice manifestazione di volontà, da ritenersi perciò sempre efficace purché appunto comunicata entro la data di scadenza del patto in essere.
Ciò nell’intento di impedire che per volontà delle parti vengano a determinarsi eccessive limitazioni all’esercizio dell’attività economica ed imprenditoriale, in violazione del disposto di cui all’art. 41 Costituzione.”