Soggetto passivo Imu in caso di risoluzione contratto di leasing
23 Luglio 2021Termini d’uso ai fini della revocatoria fallimentare
26 Luglio 2021La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 17904 del 23 giugno 2021, è intervenuta sul regime applicabile al contratto preliminare di cessione di partecipazioni disattendendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Per la Corte di Cassazione, infatti, va confermato l’orientamento dei giudici di merito che hanno ritenuto non applicabile l’articolo 10 della Tariffa Parte prima allegata al Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell’imposta di registro) che prevede, per i «contratti preliminari di ogni specie» che contengono la previsione di un acconto, l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento.
Per la Corte Suprema, invece, si deve distinguere il caso in cui il contratto preliminare sia perfezionato mediante atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, in cui trova applicazione il successivo articolo 11, da quello in cui l’atto di cessione avvenga con una scrittura privata non autenticata, in cui trova applicazione l’articolo 2 della Tariffa Parte Seconda allegata al Tur.
Entrambe le norme prevedono, in ogni caso, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (nella prima ipotesi, in termine fisso; nella seconda ipotesi, in caso d’uso) per gli atti recanti «negoziazione di quote di partecipazione in società o enti», in cui devono essere ricompresi anche i contratti preliminari.
Secondo la Cassazione, in definitiva, la tassazione di un contratto preliminare non può eccedere quella prevista per il contratto definitivo, con la conseguenza che il contratto preliminare sarà soggetto a un’imposizione proporzionale solo come anticipo di tassazione del contratto definitivo, essendo la sequenza preliminare/definitivo un’unica manifestazione di capacità contributiva.