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10 Maggio 2022Il Tribunale di Cagliari, Sezione Imprese, investito con una denuncia di gravi irregolarità da parte di alcuni soci, con decisione in data 19 gennaio 2022, si è pronunciata in merito all’adeguatezza del sistema organizzativo ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, evidenziandone alcuni rilevanti aspetti.
Il Tribunale ha ritenuto “che l’inerzia dimostrata dall’organo gestorio nel recuperare l’ingente credito, nonostante le garanzie ipotecarie concesse, sia del tutto ingiustificata, in contrasto con l’interesse della cooperativa e suscettibile di arrecare un danno, ravvisabile nella perdita di risorse utili in un momento di difficoltà finanziaria“, a cui deve aggiungersi l’assenza di azioni finalizzate al recupero, ovvero al contrario, la espunzione dall’attivo patrimoniale di ingenti crediti risaleti nel tempo.
Viene dato atto che dalla relazione dell’Ispettore giudiziale è emerso che “l’inerzia nell’attività di recupero dei crediti è la conseguenza di una assente misura contabile finalizzata a rilevare le posizioni delle controparti contrattuali, monitorarne la solvibilità ed approntare adeguate misure per conservare e tutelare i crediti. Pertanto, la grave irregolarità riscontrata è in realtà la conseguenza, a monte, di una più vasta grave irregolarità” ed in tal senso è stato evidenziato “che la cooperativa è sprovvista di un adeguato assetto organizzativo di cui all’art. 2086 c.c.. in funzione della natura e dimensioni dell’impresa, ai fini della rilevazione tempestiva di eventuali sintomi di squilibrio economico-finanziario e della salvaguardia della continuità aziendale“, in quanto “l’unico strumento organizzativo di cui la cooperativa è dotata è un organigramma peraltro non aggiornato“, mancando anche un piano industriale e strategico a breve e a medio-lungo termine e non vi sono relazioni dell’organo amministrativo circa l’andamento gestionale e la sua prevedibile evoluzione.
Risulta anche “che la cooperativa non possiede un efficace sistema di gestione dei crediti commerciali: non risultano procedure o tecniche finalizzate a minimizzare l’emersione di perdite su crediti o pagamenti tardivi, non viene redatto un rapporto periodico sullo stato complessivo dei crediti, sul comportamento della clientela in relazione ai pagamenti e su ogni altra informazione utile per formulare le scelte più corrette in funzione della salvaguardia della continuità della Cooperativa. Non viene adottata una adeguata analisi di bilancio, necessaria per verificare la situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società, né uno strumento per rilevare tempestivamente situazioni di squilibrio finanziario, quale il rendiconto finanziario. In altri termini, “la Cooperativa non dispone di strumenti che permettano di rilevare squilibri finanziari; ciò non solo a consuntivo, ma anche e soprattutto a livello previsionale, impendendole di verificare la propria capacità prospettica di far fronte alle obbligazioni“.
Sulla base di tali elementi il Tribunale di Cagliari ha ritenuto “che l’assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresenti una grave irregolarità che deve essere immediatamente emendata“, precisando anche che secondo la giurisprudenza “la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell’organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario (Tribunale Milano, 18 ottobre 2019; Tribunale Roma 15.9.2020)“.
Per lo stesso Tribunale va considerato che “altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune” e sotto questo aspetto ha rilevato che “una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità della adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla. In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative“.
E’ stata quindi dispoata la nomina di un amministratore giudiziario per l’attività di recupero dei crediti e ordinato alla cooperativa ed al suo consiglio di amministrazione di adottare nel termine di 150 giorni gli adeguati assetti organizzativi, sotto il controllo dell’amministratore giudiziario che dovrà verificare le concrete misure adottate e se le stesse appaiono adeguate, in ragione della natura e delle dimensioni dell’impresa, nel rispetto della discrezionalità dell’organo gestorio nella adozione delle misura di gestione ritenute opportune.