Applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni in caso di mancato pagamento di annualità successive dell’ICI
14 Aprile 2022Rilevanza di adeguati assetti organizzativi soprattutto per le imprese in bonis
10 Maggio 2022La Corte di Cassazione, con Sentenza 19 aprile 2022, n. 12412, nel riformare la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ribadito il proprio orientamento in merito alla portata generale e inderogabile del termine di sessanta giorni tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e l’emissione dell’avviso di accertamento da parte degli uffici impositori ai sensi dell’art. 12, comma 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del Contribuente.
In particolare, ha precisato che, secondo la propria giurisprudenza “«l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Cass. SS.UU. n. 24823 del 9.12.2015; conf. Cass. n. 11560 del 11.5.2018; Cass. n. 27421 del 29.10.2018)“.
Sulla base di tali considerazioni ha precisato che “il contraddittorio endoprocedimentale è espressamente previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, con valutazione di necessarietà ex ante e conseguente nullità dell’accertamento in caso di omissione, nella specifica ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività (Cass. n. 701 del 15.1.2019; Cass. n. 22644 del 11.9.2019); e ciò vale anche per l’ipotesi di accessi cd. istantanei, ossia volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento (Cass. n. 10388 del 12.4.2019)“.
Il mancato rispetto di tale termine, come nel caso esaminato, pertanto, “comporta la nullità dell’accertamento (ex multis, Cass. SS.UU. n. 24823 del 2015, cit.), diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che ha erroneamente valutato come non sanzionabile la violazione del termine dilatorio previsto dalla sopraindicata norma“, enunciando, conseguentemente, il seguente principio di diritto: “«Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, la cui violazione determina la nullità dell’accertamento, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di imposta di registro, giusta il richiamo di cui all’art. 53-bis del DPR n. 131 del 22/04/22, del 1986»“.