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13 Dicembre 2023MATERIA: DIRITTO FALLIMENTARE
IN BREVE: La Corte di Cassazione civile, sez. I, con Ordinanza 30 Maggio 2023, n. 15230, è intervenuta sulla rilevanza dei fatti antecedenti da evidenziare nella proposta concordataria.
IL FATTO: Il caso riguardata informazioni relative a iscrizioni eseguite nel Registro delle Imprese relative a numerose operazioni che hanno interessato un gran numero di società, in parte rimaste all’interno del perimetro concordatario ed in parte esterne a tale perimetro.
La Corte ha richiamato la ricostruzione operata dalla propria giurisprudenza della disciplina del concordato preventivo, con riferimento al ruolo assegnato alle informazioni “che proposta, piano e relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano, debbono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione) necessariamente dare ai creditori dell’imprenditore in crisi onde consentire a costoro un consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura e che il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve controllare l’adeguatezza allo scopo del contenuto di tali informazioni (cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 1521 del 2013; Cass. n. 7959 del 2017)“.
Si tratta di informazioni che, oltre che “oggettivamente chiare”, non possono essere limitate ai soli fatti risultanti “al momento del deposito della domanda di concordato preventivo, bensì debbono avere per oggetto anche accadimenti, anteriori a tale momento, che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione dall’imprenditore offerta della propria crisi, hanno determinato la consistenza del proprio patrimonio (nelle sue componenti del passivo e dell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori), onde consentire ai suoi creditori una consapevole scelta relativa all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017)“.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la Cassazione ha ritenuto “non sussistente il requisito della chiarezza dell’informazione offerta ai creditori” in quanto la società aveva omesso di descrivere i fatti rilevanti di scissioni, dai quali era risultata “la consistenza del proprio patrimonio al momento della presentazione di tale domanda”.
PERCHÉ È IMPORTANTE: La Suprema Corte, pertanto, concorda con i Giudici di merito secondo i quali è “rilevante per i creditori essere resi edotti circa il fatto che, dopo la scissione ed a seguito della cessione di partecipazioni sociali ad una società terza (non confluita nella successiva fusione), non rientrino più nel perimetro di un concordato con cessione di beni le quote di una società titolare di un immobile di ingentissimo valore, quote che, all’evidenza, offrono diverse garanzie di soddisfacimento rispetto alla mera responsabilità solidale della società originatasi dalla scissione”.
Pur ritenendo che “l’omessa illustrazione di fatti storici antecedenti alla proposta concordataria può giustificare l’arresto della procedura prima del decreto di ammissione solo se abbia portata decettiva (costituisca, cioè, un atto di frode, idoneo a pregiudicare la formazione del consenso informato dei creditori quanto alla convenienza economica, rispetto al fallimento, della proposta loro rivolta dall’imprenditore)“, precisa, altresì, che “l’omissione di tali informazioni nel caso di specie sia un comportamento idoneo a incidere sulla valutazione, riservata ai creditori, della convenienza del concordato preventivo rispetto al fallimento” e che sia quindi “come tale determinante, in applicazione dell’art. 173 l.fall., la revoca dell’ammissione al concordato preventivo se accertata dopo tale momento e, specularmente, l’inammissibilità della proposta ove l’accertamento giudiziale avvenga prima dell’emissione del decreto di cui all’art. 163 l.fall. (in questo senso, cfr. le citate: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017; Cass. n. 7959 del 2017)“.