E’ tenuto al risarcimento del danno il Notaio che non adempie agli obblighi informativi in relazione all’invalidità del contratto
21 Aprile 2023Rilevanza dei fatti anteriori nella proposta di concordato preventivo
23 Giugno 2023Con comunicato stampa in data 14 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che a partire dal 15 giugno 2023 è disponibile il servizio web per inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio.
Si tratta di un nuova nuova possibilità introdotta dall’art. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella Legge 30 giugno 2016, n. 119, ma che solo recentemente ha visto completate tutte le normative tecniche attuative.
Tale istituto presenta interessanti opportunità per le garanzie del credito, in quanto, pur essendo una garanzia “reale”, si distingue dal pegno disciplinato dal codice civile per l’assenza di spossessamento del bene concesso in garanzia.
La garanzia del creditore, infatti, avviene mediante l’iscrizione del contratto costitutivo di tale garanzia presso un apposito Registro Pegni gestito a livello nazionale dall’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del Decreto, può essere costituito da imprenditori iscritti presso il registro delle imprese per garantire crediti inerenti all’esercizio dell’impresa concessi a loro o a terzi, presenti e futuri, purché determinati o determinabili, nei limiti di un importo massimo definito.
Rappresenta, pertanto, un’opportunità per favorire l’accesso al credito con una garanzia su beni dell’impresa che rimangono in utilizzo presso l’imprenditore
Il pegno mobiliare non possessorio può essere costituito su tutti i prodotti e strumenti inerenti e/o connessi all’attività di impresa, inclusi i prodotti delle industrie alimentari, metalli, legno e suoi lavorati, armi e munizioni, macchinari industriali, nonché beni immateriali e beni finanziari, con esclusione solo dei beni mobili registrati.
Le categorie di beni sono state puntualmente individuate con il provvedimento del 12 ottobre 2021 dell’Agenzia delle entrate (Prot. 26734/2021) che ha approvato la nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni.
Salvo che non sia pattuito diversamente, l’impresa che ha costituito il pegno è autorizzata a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati dalla garanzia, ed in tal caso il pegno si trasferirà, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.
Il pegno si costituisce con atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto digitale autenticato o provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e deve contenere i dati di creditore, debitore ed eventuale terzo concedente il pegno (se soggetto diverso dal debitore stesso), la descrizione dei beni che formano oggetto della garanzia e del credito garantito e la determinazione dell’importo massimo garantito.
Ai fini dell’opponibilità verso i terzi è necessaria l’iscrizione del pegno presso il Registro dei Pegni, secondo modalità dettagliatamente indicate in un apposito provvedimento del 23 gennaio 2023.
L’iscrizione avrà durata di dieci anni e alla scadenza potrà essere rinnovata o potrà esserne chiesta la cancellazione.
In caso di inadempimento è prevista una forma di esecuzione agevolata in via di autotutela che consente al creditore, previa intimazione notificata, di procedere, al ricorrere di determinate condizioni e nel rispetto di talune formalità:
(i) alla vendita dei beni oggetto della garanzia;
(ii) all’escussione o cessione dei crediti oggetto della garanzia;
(iii) alla locazione dei beni oggetto della garanzia;
(iv) all’appropriazione dei beni oggetto della garanzia, ferma in ogni caso la restituzione delle somme eccedenti l’importo garantito.
Con provvedimento dello scorso 6 aprile, Prot. n. 120760/2023, il Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha definito le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, nonché per la relativa consultazione, completando tutti gli adempimenti esecutivi.