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Condizioni di validità del contratto di cash pooling

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Con un’interessante decisione della Corte di Cassazione Penale, sez. V, del 23 giugno 2023, n. 39139, sono stati fissati importanti principi in merito alla validità del contratto a causa mista c.d. di cash pooling, nell’ambito di una fattispecie di bancarotta tra società infragruppo.

Secondo la Corte Suprema, infatti, in tema di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato di bancarotta per distrazione e possono essere ricondotti all’operatività del contratto a causa mista c.d. di “cash pooling” solo nel caso in cui ricorra la formalizzazione di tale negozio di conto corrente intersocietario, con puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo.

Le operazioni di “cash pooling”, pertanto, sono state ritenute penalmente inoffensiva in ragione dell’esistenza di compensazioni comunque realizzate per effetto della partecipazione della singola società apparentemente “depredata” al raggruppamento, secondo la logica dei vantaggi compensativi, essendovi evidenti benefici derivanti dal far parte di un gruppo di imprese legate da un rapporto di natura sinallagmatica.

In definitiva, quindi, un per contratto di cash pooling preserva dal rischio di bancarotta con una dettagliata indicazione delle condizioni di applicabilità a ciascuna società a cui è opportuno aggiungere anche una dettagliata illustrazione dei vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al Gruppo al fine di precostituire utili elementi di prova in caso di successive contestazioni.

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