Corte di Cassazione, sentenza n. 2127 del 14 aprile 2022. Induttivo puro anche con scritture contabili non obbligatorie tenute male.
31 Maggio 2022La “sterilizzazione” delle perdite è possibile nell’anno in cui sarebbe stato necessario procedere alla ricapitalizzazione
6 Giugno 2022La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 marzo 2022, n. 9743 Anno 2022, ha ribadito il proprio orientamento affermando che “per ritenere esenti dalla revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento (ex art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall. nel testo che qui rileva, previgente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella I. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio ex ante, una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l’idoneità del piano – del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo – a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa; e ciò seppure in negativo, vale a dire nei limiti dell’evidenza della inettitudine del piano presentato dal debitore al detto fine (v. Cass. n. 3018-20)“.
La stessa Ordinanza ha anche precisato che “conforme alla stessa logica del piano e della connessa esenzione, e la valutazione di ragionevolezza del medesimo presuppone evidentemente, a monte, la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità della situazione aziendale, quali elementi sui quali una consimile valutazione non può che fondarsi“, per cui, “per ritenere esenti dalla revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa (cfr., in motivazione, Cass. n. 26226-16; e v. pure Cass. n. 13719- 16)“.
Al Giudice, quindi, compete “anche e proprio la potestà valutativa del piano” nei termini di cui sopra, fermo restando, comunque, anche il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori.