Obbligo per il Giudice di verifica l’idoneità del piano attestato al fine di riconoscere l’esenzione da revocatoria
1 Giugno 2022Impossibile il recesso qualora il contratto preliminare sia risolto per inadempimento di una parte
10 Giugno 2022Il Tribunale di Napoli con decisione del 2 aprile 2022 è intervenuto sulla portata della sterilizzazione delle perdite prevista dall’art. 6 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, come modificato dall’art. 1. comma 266 della L. n. 178 del 2020.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che tale disposizione debba essere letta “unitamente all’inibitoria di risoluzione del concordato preventivo prevista per D.L. n. 118 del 2021 sino al 31.12.2021“, in quanto “il legislatore ha chiaramente voluto neutralizzare, meglio ancora, sterilizzare, gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulla determinazione dei patrimoni sociali, escludendo gli effetti pregiudizievoli connessi in termini di doverosità di operazioni straordinarie sul capitale in caso di avveramento di perdita del capitale sociale oltre i limiti di legge e ciò al fine di non imporre alle società ricapitalizzazioni ed operazioni forzose di finanziamento in un periodo di evidente contrazione dei flussi finanziari, a causa degli effetti della pandemia sulla congiuntura economica“.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, per il Tribunale partenopeo “è chiaro che, secondo il dato normativo, la deroga in questione rileva nella misura in cui si riverbera sull’esercizio che dovrebbe poi determinare l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 2446-2447 c.c., per cui il termine di riferimento è l’anno di esercizio e non quando si è verificato il fatto costitutivo della perdita. Così come è chiaro che l’attivazione dei rimedi doverosi di legge sono posposti nel tempo secondo le scadenze dettate dai commi 2 e 3 dell’art. 6 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020“.