I titolari di diritto di ritenzione su beni mobili del fallito costituiti in garanzia per crediti verso debitori diversi dal fallito, possono far valere le loro ragioni sul ricavato della vendita senza necessità di insinuarsi al passivo fallimentare
26 Maggio 2022Cram down e concordato fallimentare – Inapplicabilità
27 Maggio 2022La Corte di Cassazione civile, sez. trib., con Sentenza 3 maggio 2022, n. 13831 è intervenuta sulla portata dell’art. 168, L. Fall., nella formulazione pro tempore vigente, che stabiliva che dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (oggi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa domanda) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Per la Cassazione tale disposizione opera anche per i “crediti dell’erario sorti prima dell’apertura della procedura, per cui anche i crediti dell’agente della riscossione devono essere fatti valere nell’ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titolo esecutivo (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201)“.
La notifica della cartella di pagamento, pertanto, “si presenterebbe priva di alcuna utilità pratica, non potendo assolvere né alla sua funzione propria di atto preordinato all’esecuzione, né rappresentare un atto utile per evitare la decadenza dalla potestà riscossiva, atteso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1-bis, stabilisce che per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, la notifica della cartella di pagamento debba avvenire solo qualora il concordato non sia andato a buon fine (per l’esattezza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l’annullamento del concordato preventivo)“.
I crediti erariali, inoltre,”scaturiscono dall’inadempimento degli obblighi tributari, e, quindi, in dipendenza dell’insorgenza dei relativi presupposti, e non già a seguito degli avvisi di accertamento, per cui il debitore concordatario è in possesso degli elementi utili per poter effettuare una valutazione in ordine alla loro esistenza e consistenza e, conseguentemente, di poter calibrare il piano concordatario anche alla luce di tali poste“, mentre l’Erario, anche “in assenza della previa notifica della cartella di pagamento, può esercitare le prerogative spettanti ai creditori concordatari, ivi incluse quelle attinenti alla manifestazione del voto e alla eventuale opposizione all’omologazione“.
La Cassazione, pertanto, precisa che il divieto di notificare la cartella di pagamento a seguito del ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale trova il suo fondamento “nel dato formale dell’esistenza del procedimento e nell’inconfigurabilità di pregiudizi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’operatività di un siffatto divieto“.