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Studio legale tributario Sgaravato - Verona
Nulla la notifica della cartella di pagamento dopo la presentazione della domanda di concordato
26 Maggio 2022
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Corte di Cassazione, sentenza n. 2127 del 14 aprile 2022. Induttivo puro anche con scritture contabili non obbligatorie tenute male.
31 Maggio 2022

Cram down e concordato fallimentare – Inapplicabilità

Studio legale tributario Sgaravato - Verona

Corte d’Appello di L’Aquila, decreto del 18 gennaio 2021

Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 131 della legge fallimentare l’Agenzia delle Entrate impugnava il decreto con cui il Tribunale di Teramo aveva omologato una proposta di concordato fallimentare, nonostante il voto contrario dell’amministrazione finanziaria e nonostante tale voto fosse decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste per l’omologa, per l’effetto contestando la tesi del giudice di primo grado secondo la quale fosse estensibile al concordato fallimentare il nuovo istituto dell’omologazione forzosa (cram down) dei debiti fiscali, previdenziali e contributivi negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo, così come previsto dai novellati artt. 180, comma 4, e 182 bis, comma 4, L.F. (come modificati dall’art. 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020).

La Corte d’Appello, in accoglimento delle tesi dell’amministrazione finanziaria, ha affermato che nel caso di concordato fallimentare non può trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 180, comma 4, e 182 bis, comma 4, L.F. relativa all’istituto del c.d. cram down,  in quanto non sussistono i presupposti per il ricorso all’analogia non sussistendo alcuna lacuna ed essendo la disciplina applicabile al concordato fallimentare chiaramente espressa nella norma di cui all’art. 128 L.F, dalla quale si evince che il concordato fallimentare si intende approvato quando sulla proposta esprima voto favorevole la maggioranza dei crediti ammessi al voto e che la mancata manifestazione del voto debba essere considerata come “consenso”.

Ai sensi dell’art. 14 delle preleggi non è, inoltre, possibile fare ricorso all’analogia anche alla luce del “carattere eccezionale e speciale” delle norme in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, istituti previsti nell’ambito della crisi, in funzione di una sua eventuale positiva soluzione, a differenza del concordato fallimentare che interviene in un contesto di conclamata insolvenza.

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