Condizioni per il riconoscimento dell’esenzione Tari Tarsu da parte di organizzazione religiosa
25 Maggio 2022Nulla la notifica della cartella di pagamento dopo la presentazione della domanda di concordato
26 Maggio 2022La Corte di Cassazione con ordinanza del 25 maggio 2022, n. 16939 è intervenuta sulla portata del diritto di ritenzione relativo a beni del fallito enunciando il seguente principio di diritto:
“I titolari del diritto di ritenzione su beni mobili compresi nel fallimento, costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all’art. 52 L. fall., anche dopo la novella introdotta dal DLgs. n. 5 del 2006, che non sottopone a concorso la posizione soggettiva del terzo, il quale non è creditore del fallito; né è configurabile un’ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai beni oggetto della garanzia, valendo per la realizzazione di quest’ultima l’intervento nella ripartizione dell’attivo al fine di trovare soddisfazione sul ricavato della liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione“.