
Condizioni di validità del contratto di cash pooling
13 Dicembre 2023
Commissione di estinzione anticipata del finanziamento e disciplina anti-usura
22 Dicembre 2023Secondo la Corte di Cassazione Civile, Sez. I del 6 novembre 2023, n. 30725, il credito conseguente alla liquidazione della quota, nascente dal recesso del socio dal contratto sociale, non è assimilabile a quello derivante da finanziamento.
Tale precisazione comporta l’inapplicabilità a tale credito della postergazione di cui all’art. 2467 cod.civ.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il credito da finanziamento presuppone l’esistenza e la persistenza del rapporto sociale, secondo quanto emerge dall’art. 2467 c.c., mentre, al contrario, il credito derivante dalla liquidazione della quota nasce ed è conseguente al recesso del socio dal contratto sociale, per cui si fonda su un fatto diverso (ed opposto) costituito dallo scioglimento del vincolo sociale.