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IN BREVE: Il Tribunale di Napoli, con provvedimento in data 22 maggio 2024, è intervenuto sulla rilevanza dell’interesse ad agire di un soggetto che agisce per ottenere la dichiarazione di liquidazione giudiziale del proprio debitore in caso di incapienza di quest’ultimo.
IL FATTO: Il caso riguarda un ricorso presentato per ottenere la dichiarazione di liquidazione giudiziale di una società debitrice del ricorrente.
PERCHÉ È IMPORTANTE: Il Tribunale ha stabilito che, qualora risulti acclarata e pacifica la sussistenza di una sostanziale incapienza del debitore, va escluso l’interesse del ricorrente ad ottenere l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (condizione richiesta in via di principio dall’art. 100 del c.p.c. per l’accesso a qualsiasi forma di tutela di carattere giurisdizionale), tenuto conto che, in detta ipotesi, il Tribunale Fallimentare sarebbe tenuto all’immediata chiusura della procedura, ai sensi dell’art 209 CCII senza nemmeno farsi luogo all’accertamento del passivo.
Nelle procedure esecutive e/o concorsuali, infatti, lo scopo del processo – che ne costituisce anche la causa tipica e la funzione economico-sociale – è costituito dal “miglior soddisfacimento del credito”; di conseguenza è evidente che questa funzione è destinata ad esser frustrata in radice nell’ipotesi in cui manchi qualsiasi prospettiva di soddisfazione del ceto creditorio (Cass., sez. III, 18 Gennaio 2023 n. 1489).
E tale rilievo consente di escludere altresì che, in caso di conclamata incapienza del debitore, l’istanza di liquidazione giudiziale possa essere comunque introdotta al solo scopo di perseguire “obiettivi diversi” dalla soddisfazione forzosa del credito (nel caso di specie la svalutazione della posta di bilancio) ovvero conseguire “benefici indiretti” di carattere fiscale.
Questa decisione è in linea con i principi di economia processuale da sempre al centro del dibattito dottrinario e giurisprudenziale. In tal senso e per quanto concerne nello specifico la materia fallimentare si rimanda a quanto espresso nella Relazione Ministeriale illustrativa della riforma delle procedure concorsuali del 2006 – nel cui solco si inserisce l’ultima riforma che ha portato all’emanazione del nuovo CCII – che ha posto come obiettivi, tra gli altri, il “contenimento della eccessiva proliferazione delle procedure fallimentari di scarso impatto economico”, sottolineando come il legislatore abbia perseguito “la finalità, prospettata incidentalmente dalla Corte Costituzionale nelle pronunce nn. 302/1985, 488/1993 e 368/1994, tesa ad evitare l’apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che il loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori”.
TAG:
– liquidazione giudiziale
– interesse ad agire
– art. 100 c.p.c.
– art. 209 CCII (già art. 102 L.F.)