L’incapienza conclamata del debitore esclude la liquidazione giudiziale
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8 Luglio 2024MATERIA: DIRITTO DELLA CRISI
IN BREVE: Con ordinanza del 19 giugno 2024, n. 16970/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che il creditore che si oppone all’omologazione del concordato può far valere doglianze che riguardino l’esistenza, la natura e l’ammontare del proprio credito, ma solo nei limiti in cui siano funzionali al perimetro del giudizio di omologa costituito dalla conformità della domanda di accesso alla procedura ai paramenti legali sostanziali e processuali.
IL FATTO: la vicenda atteneva all’opposizione avanzata da un creditore nel giudizio di omologazione, sul presupposto che il proprio credito godesse del privilegio agrario ex art. 44 L. 385/1993. Il Tribunale aveva omologato la proposta e rigettato l’opposizione, rilevando l’insussistenza degli elementi indispensabili ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dalla legge speciale. Il reclamo era stato invece accolto dalla Corte d’Appello che aveva ritenuto sussistente il privilegio agrario e, per l’effetto, aveva annullato il decreto di omologazione.
PERCHÈ È IMPORTANTE: Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha puntualizzato che il creditore che si oppone all’omologazione del concordato è legittimato a provocare un controllo – sulla regolarità della procedura e sulla permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità – di natura non ampliativa rispetto alle verifiche comunque ricadenti tra i doveri del tribunale e, se creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente può, nei limiti di cui all’art 160 comma 4° l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie), anche richiedere al giudice di accertare la convenienza del concordato.
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– Concordato preventivo
– Artt. 180 – 183 L.F.
– Artt. 94 e ss. CCII
– ordinanza Cass. Civ. n. 33345/2018
– ordinanza Cass. Civ. n. 16970/2024