Corte di Cassazione, sentenza n. 18882 del 10 giugno 2022
16 Giugno 2022Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 19694 del 17 giugno 2022
24 Giugno 2022La Corte di Appello di Milano con Sentenza 18 novembre 2021 ha affrontato il tema dei limiti del sindacato giudiziale di un accordo di ristrutturazione.
In particolare ha precisato che “in mancanza di opposizioni da parte di creditori estranei o di terzi interessati (come nel caso concreto), l’indagine si deve limitare ad accertare che il procedimento sia stato regolare e conforme alle disposizioni di legge, non essendo prevista una valutazione di attuabilità ulteriore rispetto a quella contenuta nella relazione attestatrice del professionista e, quanto a quest’ultima, dovendo il Giudice valutare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei tempi previsti per legge (cfr. anche Cass. n. 12064/2019)“
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, per la Corte d’Appello di Milano, nella procedura per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis, “resta quindi precluso (quanto meno in assenza di opposizioni) lo svolgimento di un controllo che investa la convenienza economica dell’accordo per i creditori, in quanto gli aderenti, nell’ambito dell’autonomia privata che l’ordinamento riconosce loro, hanno già valutato tale soluzione come per loro preferibile, mentre per i creditori rimasti estranei è sufficiente che l’accordo garantisca la loro integrale soddisfazione“.