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L’Imu maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell’articolo 111 ter L.F., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca.

Lo specifico quadro normativo di riferimento consta di tre articoli della legge fallimentare che, costituendo il paradigma sostanziale dei crediti prededucibili, vanno letti in modo integrato.

L’art. 111 L.F. – norma generale sull’ordine di distribuzione dell’intero attivo fallimentare – pone al vertice i crediti prededucibili, in seconda posizione i creditori prelatizi (da graduare al loro interno secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione) e, infine, i creditori chirografari.

L’art. 111 bis, secondo comma, L.F. dispone che i crediti prededucibili vanno soddisfatti “con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”.

L’apparente antinomia tra queste due norme è superata dall’art. 111 ter L.F. che, in sostanza, regola il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione prevedendo che la parte di ricavato dalla vendita dei beni gravati da pegno o ipoteca destinata in via esclusiva ai creditori garantiti è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi etc) i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota parte delle spese generali della procedura.

Risulta allora evidente, secondo la Suprema Corte, che tra le “uscite di carattere specifico” contemplate dall’art. 111 ter, terzo comma, L.F. rientrano anche le imposte prededucibili che gravano sul bene oggetto di prelazione, nel caso di specie l’IMU, costituenti spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall’acquisizione del bene all’attivo.

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