La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 18392 in data 8 giugno 2022, ha deciso la controversia relativa alla qualificazione della ritenzione della caparra ad opera della parte non inadempiente.
Ha enunciato, al riguardo, il seguente principio di diritto: «conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest’ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio».