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17 Gennaio 2022La Corte di Cassazione con Ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40913 ha ribadito l’orientamento che “non può affermarsi alcuna violazione di legge rispetto alle circolari dell’Agenzia. Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000 (Cass. n. 18618/2019; n. 370/2019; n. 10195 del 2016)“.
Con la medesima Ordinanza ha altresì ribadito che nel caso previsto dall’art. 182-bis L.F., l’atto soggetto a registrazione non è il decreto di omologa, ma l’accordo stragiudiziale di ristrutturazione.
In ordine al regime di tassazione, la Cassazione, dopo aver riepilogato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F., ne ha riaffermato la natura pubblicistica e concorsuale sulla base di elementi normativi nazionali e anche del diritto eurounitario (art. 1 del Regolamento 2015/848, Allegato A).
Per la Cassazione, inoltre, la “natura concorsuale della procedura regolata dall’art.182-bis cit., tuttavia, non esclude affatto la qualificazione dell’accordo in parola tra gli atti di autonomia privata e segnatamente tra i contratti, se solo si considera che, ai sensi del secondo comma della norma citata “L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione”; sebbene la constatazione del carattere negoziale degli accordi non possa indurre a trascurare il carattere per così dire «bifasico» del procedimento disegnato dall’art.182-bis L. fall. e gli effetti ricollegabili alla fase giurisdizionale“.
Sulla base di tale ricostruzione, per la Cassazione l’efficacia dell’Accordo condizionata all’omologa comporta che, “una volta verificatasi la condizione sospensiva, gli effetti della garanzia fideiussoria prestata dal terzo (il socio C. M.) per le obbligazioni assunte dalla società ALFA riferibili alle linee autoliquidanti nonché la costituzione di pegno a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo di ristrutturazione in capo alla Alfa sulle quote sociali dei soci della società in crisi, dei soci della società Delta e della Beta è stata correttamente soggetta a registrazione in misura proporzionale ex art.6 della tariffa Parte I allegata al TUR relativo ai negozi di costituzione di garanzie reali e personali a favore di terzi“.
In definitiva, quindi, con l’omologazione l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F. è soggetto a imposta di registro come un qualsiasi accordo privatistico.