Compatibilità tra la posizione di socio amministratore di società di capitali e la qualifica di lavoratore subordinato
26 Novembre 2021Ininfluente disattendere circolari ministeriali in materia tributaria in quanto non sono fonti di diritto. L’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche se omologato, è soggetto a imposta di registro come un qualsiasi accordo privatistico.
22 Dicembre 2021La Corte di Cassazione con ordinanza n. 38984 del 7 dicembre 2021 ha ribadito il proprio precedente orientamento restrittivo sull’esenzione dal pagamento Tarsu.
Tale conclusione si fonda su due argomenti, da un lato le attività di culto come definite nell’art. 16 della Legge 222 del 1985, secondo cui “agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”, da cui non rientrerebbe un monastero di vita contemplativa.
Tale conclusione appare erronea in quanto per l’art. 7 della Costituzione spetta alla Ca definire il culto e in tal senso il can. 663 CIC stabilisce che “Primo e particolare dovere di tutti i religiosi deve essere la contemplazione delle realtà divine e la costante unione con Dio nell’orazione”, compito che diventa quasi esclusivo per un monastero di clausura, con la conseguenza che tutti gli spazi in cui è strutturato, devono intendersi di “orazione” e, quindi, in definitiva, di culto, o quantomeno quelli di vita comune.
L’altro argomento utilizzato dalla Cassazione, invece, risulta condivisibile e corretto, in quanto l’esenzione Tarsu trova giustificazione solo nella mancata produzione di rifiuti urbani, ritenuta dal regolamento comunale nelle chiese e spazi annessi.
L’idoneità di questo argomento, pertanto, rende incomprensibile l’impiego, improprio, del concetto di “culto”.