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Studio legale tributario Sgaravato - Verona
Apertura del concordato preventivo e successivo fallimento – Esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 3, lett. g), L.F. per crediti liquidi ed esigibili pagati dopo la scadenza
17 Maggio 2022
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26 Maggio 2022

Condizioni per il riconoscimento dell’esenzione Tari Tarsu da parte di organizzazione religiosa

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Con Sentenza 23 maggio 2022, n. 16641 la Corte di Cassazione ho affrontato la portata della norma di un regolamento comunnale che prevede l’esenzione Tarsu per gli immobili adibiti ad attività di culto.

Dopo aver ricostruito i principi costituzionali e unionali, ha affermato i seguenti principi di diritto:

a) E’ facoltà dei singoli Comuni prevedere nel regolamento comunale che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti da Tari e Tarsu purché la norma venga applicata in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga” e con le disposizioni degli artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507/1993; pertanto, possono essere esentati da Tari e Tarsu soltanto gli edifici effettivamente destinati all’esercizio del culto e come tali specificamente indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera classificazione catastale. Se il contribuente non assolve all’onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo.

b) Le norme regolamentari di cui sopra devono essere interpretate in termini coerenti ed armonici non solo con la norma primaria ma anche con la Costituzione. Pertanto non è consentito escludere dal beneficio fiscale previsto per locali destinati a culto religioso quelle confessioni religiose che pur potendosi qualificare tali non hanno ancora stipulato le intese di cui all’art. 8 comma 3 della Costituzione; nell’accertare se una determinata comunità sociale può qualificarsi come confessione religiosa il giudice può avvalersi di alcuni indici presuntivi quali, esemplificativamente, la sussistenza di un riconoscimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1159/1929 ovvero la circostanza che sia in fase di perfezionamento l’intesa di cui all’art. 8 della Costituzione, oppure operare detto accertamento tramite l’esame dello statuto, che ne esprima chiaramente i caratteri.”

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