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17 Febbraio 2022Utilizzabilità dal parte del Giudice Tributario dei verbali sottoscritti nel procedimento di accertamento per adesione
1 Marzo 2022La Corte di Cassazione, Sezione VI, con Ordinanza del 13 gennaio 2022, n. 899, ha ribadito alcuni principi in materia di associazioni sportive non riconosciute e di responsabilità di coloro che agiscono in nome della stessa.
Con tale decisione, infatti, si precisa che “In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’articolo 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operativita’ di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura (tra le altre: Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2020, n. 4747; Cass., Sez. 6-5, 25 maggio 2021, n. 14280; Cass., Sez. 5, 3 agosto 2021, n. 22113)“.
Con la medesima Ordinanza, inoltre, è stato evidenziato anche che “lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (c.d. principio di “ultrattivita’” dell’associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 2, 21 maggio 2018, n. 12528; Cass., Sez. 3, 27 novembre 2018, n. 30606; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16549; Cass., Sez. 1, 5 giugno 2020, n. 10768; Cass., Sez.1, 2 luglio 2021, n. 18792)“.
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha pertanto rilevato che, “non essendo applicabili alla associazione non riconosciuta le norme del procedimento di liquidazione previsto inderogabilmente per le associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica (articolo 30 c.c.) come fase necessaria per pervenire alla cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche (articolo 20 disp. att. c.c.), sia in considerazione della mera eventualità – rimessa agli accordi tra gli associati – che tale fase liquidatoria allo
scioglimento della associazione non riconosciuta (non essendo estendibile analogicamente la norma dell’articolo 30 c.c., non richiamata, né riprodotta dall’articolo 42 c.c.), sia in considerazione dell’assenza di un regime di pubblicità legale previsto per le associazioni non riconosciute (Cass. Sez. 2, 21 maggio 2018, n. 12528), deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui – salva la ipotesi, come visto meramente eventuale, della nomina dei liquidatori – l’associazione continuerà ad essere rappresentata in giudizio, attivamente e passivamente, dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 3, 10 marzo 2009, n. 5738)“.
Sulla base di tali considerazioni per la Suprema Corte, conseguentemente, “la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex articolo 38 c.c., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all’estinzione dell’ente rappresentato“.