Obbligo di astensione del professionista per evitare aggravamenti del cliente
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24 Febbraio 2022Con Ordinanza 21 gennaio 2022, n. 1868, la Corte di Cassazione, muovendo dalla constatazione che ai sensi dell’art. 27, comma 3 del DPR 131 del 1986 ” Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà”, ha ribadito quanto precisato dalla sessa Suprema Corte con sentenza del 21 maggio 1998, n. 5075.
Con tale decisione, infatti, era stato precisato che, dall’art. 27 del TUR, la vendita con riserva di proprietà, diversamente dalla disciplina civilistica, produce l’immediato trasferimento della proprietà all’acquirente, per cui “il contratto, con il quale le parti sciolgono una vendita con riserva di proprietà in conseguenza del mancato pagamento del prezzo, non costituisce per la legge di registro un negozio ricognitivo di un effetto già verificatosi in conseguenza di detto inadempimento, ma produce esso stesso l’effetto di risolvere il precedente contratto, ponendone nel nulla gli effetti con conseguente retrocessione del bene all’originario proprietario“.
La medesima decisione del 1998 aveva affermato che “nel caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell’effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari”.
Alla luce di tale precedente la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia.