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Soggetto passivo dell’imposta della pubblicità solo con un vantaggio immediato e diretto del messaggio

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La Corte di Cassazione con Ordinanza 25 marso 2022, n. 9696, muovendo dalla considerazione che ai “sensi dell’art. 6 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507: «1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicit໓, ha affermato il seguente principio di diritto:

“Il soggetto passivo dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993, si identifica, oltre che in chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, anche in chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, a condizione che il messaggio pubblicitario, finalizzato al richiamo dell’attenzione del pubblico sul prodotto o sul servizio, sia potenzialmente idoneo a incrementare il risultato positivo dell’attività commerciale del contribuente, in quanto strettamente correlato a un vantaggio immediato e diretto dell’imprenditore beneficiario, rispetto alla risonanza del messaggio pubblicitario nella platea dei consumatori destinatari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l’assoggettamento ad imposta del distributore, ai soli rivenditori al dettaglio su scala nazionale, di autovetture prodotte all’estero, nell’insussistenza di un rapporto contrattuale con terzi per la fruizione degli spazi pubblicitari, e nell’accertata impossibilità per il predetto di ritrarre sul piano commerciale alcuna utilità dalla pubblicità commissionata da un rivenditore in ambito locale)“.

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