Soggetto passivo dell’imposta della pubblicità solo con un vantaggio immediato e diretto del messaggio
8 Aprile 2022Possibile contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 182-quinquies, comma 3 per pagare i creditori residui e chiudere un precedente concordato
8 Aprile 2022La corte di Cassazione con Ordinanza 7 aprile 2022 n. 11284 ha ribadito il proprio orientamento in merito al contenuto della motivazione degli atti impositivi che non può essere integrata in corso di causa.
A conlcusione di un’articolata motivazione ha confermato “che l’obbligo di idonea e completa motivazione dell’atto impositivo, previsto dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000, sia volto ad assicurare al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione e che l’Ufficio non possa integrare il contenuto di detta motivazione in corso di causa bensì possa solo illustrare fatti e questioni oggetto di causa, nell’ambito di una paritaria dialettica processuale, per incidere sul convincimento del giudice (Cass. n. 2382/2018, n. 12400/2018, n. 3762/2019, vedi anche Cass. n. 28560/2021, sul “principio di leale collaborazione tra privato e p. a.”, che non segna discontinuità rispettoall’insegnamento tradizionale della Corte in quanto la decisione fa comunque salvo “il diritto di difesa dell’interessato”).
Né assume rilievo la circostanza che il giudice di appello pur avendo riconosciuto, come il giudice di prime cure, la sussistenza del vizio formale dell’atto impugnato, avesse esposto, alla luce di quanto emerso dal dibattito processuale sviluppatosi in corso di giudizio, ulteriori argomentazioni attinenti al merito della pretesa tributaria (distinzione tra obbligazione del debitore principale e del fideiussore, alternatività Iva-registro, distinzione interessi convenzionali e moratori), che la ricorrente ha – cautelativamente – impugnato con il secondo motivo di ricorso, il cui esame appare, ad ogni modo, inammissibile perdifetto d’interesse“.