Inesistenza di un termine perentorio per ricostituire il capitale eroso per perdite
11 Aprile 2022Inapplicabilità del cram down degli enti fiscali e previdenziali in caso di diniego alla omologazione del concordato fallimentare
13 Aprile 2022La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con ordinanza depositata in data 8 aprile 2022, n.11485 ha affrontato il tema della revocabilità dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale.
Per la Cassazione, in particolare, è stato ritenuto sussistente un intento fraudolento idoneo a revocabile l’atto costitutivo di in fondo patrimoniale per aver posto un atto dispositivo realizzato, “a titolo gratuito, non espressamente giustificato da una effettiva necessità di costituzione del fondo patrimoniale per adempiere ai bisogni della famiglia, pur risultando anteriore all’insorgenza dei crediti, era indicativo di una dolosa preordinazione dei coniugi a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro e, come tale, poteva essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23205 del 15/11/2016; Cass. Sez. 3 n. 18315 del 18/09/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 966 del 17/01/2007)“.