Revocabile il fondo patrimoniale anche se anteriore all’insorgenza dei crediti qualora non sia necessario per adempiere ai bisogni della famiglia
13 Aprile 2022Applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni in caso di mancato pagamento di annualità successive dell’ICI
14 Aprile 2022La Corte di Appello di L’Aquila, con decreto in data 18 gennaio 2022 ha ritenuto non applicabile analogicamente al concordato fallimentare la disciplina prevista per il concordato preventivo.
Per la Corte dell’Aquila, infatti, esiste una disciplina chiaramente espressa nella disposizione legislativa (art. 128 cit.), “dalla quale è chiaramente evincibile la regola che il concordato fallimentare si reputa approvato quando sulla proposta esprima voto favorevole la maggioranza dei crediti ammessi al voto ( comma 1).
Il concordato fallimentare, inoltre, presuppone l’accertamento dello stato di insolvenza del debitore, assente negli altri casi e prevede espressamente che “il caso di mancata adesione (nel senso di mancata manifestazione del consenso nei termini fissati) disponendo che tale comportamento vada interpretato come «consenso»“, incompatibile con quanto previsto in caso di concordato preventivo.
I profili di specialità della normativa introdotta dal DL 125/2020, inoltre, attengono anche alla fase della procedura in cui si inserisce il concordato fallimentare, che presuppone una “conclamata insolvenza“, mentre il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione sono funzionali ad una sua eventuale positiva soluzione.
La Corte di Appello dell’Aquila, pertanto, ha conclusivamente ritenuto inapplicabile l’analogia al conocrdato fallimentare, “tenendo conto: a) che esiste una compiuta disciplina espressamente dettata dal legislatore per disciplinare l’istituto del concordato fallimentare (con particolare riferimento agli artt. 127 e 128 L.Fall.); b) che solo nell’ipotesi (che qui non ricorre) in cui il caso non rientrasse compiutamente nella fattispecie normativa applicabile sarebbe, in astratto, autorizzato iI ricorso all’interpretazione analogica; e) che l’interpretazione analogica non è mai consentita ove (come nel caso di specie) gli istituti presentino, ciascuno, una propria speciale individualità che finisca per caratterizzare le norme che lo descrivono come un corpus di carattere eccezionale e speciale, poiché in tale ipotesi – come noto – è vietato il ricorso all’applicazione analogica delle stesse a casi diversi da quelli espressamente previsti (art. 14 Preleggi)“.