Postergazione finanziamento soci
4 Agosto 2021Omesso versamento dell’IVA
16 Agosto 2021La commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione III, con sentenza del 17 maggio 2021, n. 1730 ha confermato quanto espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione V con ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3093, precisando che
“in tema di associazione non riconosciuta, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 cod. civ. del rappresentante subentrante – il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa – ha l’onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/ o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d’imposta – derivanti “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto – dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente nel periodo di relativa investitura (Cass. civ., Sez.V, 9 febbraio 2021, ord.3093).
Il principio affermato dalla S.C. è, quindi, quello per il quale il soggetto che subentra alla guida di una associazione non riconosciuta, come è la U, risponde delle obbligazioni fiscali degli esercizi precedenti, anche se eventualmente contratte dal precedente legale rappresentante, in virtù dell’onere di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi e di operare, ove necessario, le rettifiche della stessa.“