Omessa vigilanza del collegio sindacale, tra responsabilità esclusiva e responsabilità concorrente con gli amministratori
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9 Febbraio 2022Con ordinanza del 20 settembre 2021 pronunciata nella causa civile iscritta al n. 34024/2021 il Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese, affronta la tematica relativa alla responsabilità degli amministratori che vengono meno agli obblighi di legge, nel caso in cui, accertata la perdita del capitale sociale, omettano di attivarsi “senza indugio” e, quindi, di convocare l’assemblea dei soci per un aumento del capitale sociale o per porre la società in liquidazione.
La vertenza trae origine dalla domanda di risarcimento danni avanzata dalla Curatela nei confronti dell’amministratore unico e dell’amministratore di fatto della società fallita, che avevano illegittimamente proseguito l’attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale.
Come noto, gli amministratori vengono meno agli obblighi di legge nel caso in cui, accertata una causa di scioglimento quale la perdita del capitale sociale (art. 2484 n. 4 cod. civ.), omettono di attivarsi “senza indugio” e di convocare l’assemblea dei soci per un aumento del capitale sociale ovvero per porre la società in liquidazione. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società e ai creditori sociali quando violano tale dovere (art. 2486 cod. civ.).
Il danno derivante da tale inerzia è rappresentato, per i creditori sociali, dall’incremento dell’indebitamento ovvero dall’aggravamento della situazione patrimoniale della società, già in situazione di deficit, con conseguente detrimento della prospettiva di soddisfazione per il creditori.
Ai fini dell’accertamento del danno e della sua determinazione, il criterio da utilizzare nel caso di specie non può essere quello consistente nella differenza tra attivo e passivo in sede fallimentare, bensì il criterio differenziale elaborato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità e che dal 2019 ha ricevuto riconoscimento normativo nell’art. 2486, ultimo comma, cod. civ.
Tale criterio, in relazione allo specifico addebito di aggravamento del dissesto, mira ad individuare la consistenza dell’eventuale aggravamente della situazione patrimoniale della società (già in perdita) al netto dei costi ineliminabili, che sarebbero stati compatibili con lo stato di liquidazione (da aprire anticipatamente), e ovviamente al netto dei debiti che risultino sorti in data anteriore alla perdita del capitale.