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Possibile l’accertamento delle imposte anche nei confronti di un’associazione non riconosciuta estinta, ma in tal caso deve essere notificato all’ultimo suo amministratore

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Con Ordinanza della Cassazione in da 21 settembre 2021, n. 25452 ha precisato che “l’estinzione o la cessazione dell’ente di diritto omune ossia, nella specie, dell’associazione (non riconosciuta) non preclude, di per sé, ll’Amministrazione finanziaria la possibilità di far valere le pretese fiscali emerse con iguardo al periodo di sua esistenza“, in quanto per l’erario i termini per l’accertamento, previsti dalle varie leggi di imposta “decorrono dall’anno (successivo) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sicché, ove si ritenesse che l’estinzione del soggetto intervenuta nelle more fosse idonea ad impedire la ripresa, ne deriverebbe una ingiustificata riduzione dei termini e deroga delle norme in questione“.

In caso di estinzione, tuttavia, l’azione accertativa non può più essere esperita direttamente nei confronti dell’ente, considerando che, a differenza delle società, una associazione non riconosciuta “si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione” con una liquidazione che si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall’assemblea, senza alcuna procedura normativamente stabilita.

A questo va aggiunto che l’art. 38 c.c. prevede «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione», con la conseguenza che, “in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che “hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e, dunque, nei confronti, in particolare, dell'”ultimo” legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale“.

Da tale premessa emerge chiaramente che la pretesa può essere legittimamente fatta valere, una volta estinta l’associazione non riconosciuta, direttamente nei confronti del legale rappresentante, al quale l’atto, pur intestato all’associazione, deve essere notificato.

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