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Studio legale tributario Sgaravato - Verona
Il patto parasociale risulta irrilevante per escludere un abuso di diritto
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12 Ottobre 2021

Compatibilità delle opzioni put & call con il divieto di patto leonino ex art. 2265 cod. civ. se non modifica la posizione del socio in società

Studio legale tributario Sgaravato - Verona

La Corte di Cassazione con sentenza in data 8 luglio 2021, n. 27227, pubblicata il 7 ottobre 2021, è intervenuta sulle condizioni di compatibilità del divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 cod. civ.

Dopo aver richiamato la propria precedente decione del 19 gennaio 2016, n. 763, in cui aveva rilevato che «le opzioni sono call o put. Le call options sono dei contratti in cui l’acquirente acquista, con il pagamento del premio, il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare un determinato bene a un prezzo specifico. Le put options sono invece dei contratti in cui l’acquirente acquista, con il pagamento del premio, il diritto, ma non l’obbligo, di vendere un determinato bene a un prezzo specifico», ha ribadito che “il meccanismo tecnico­giuridico delle opzioni non sia delimitabile solo all’interno dei derivati finanziari in ambito borsistico, ben potendo i patti parasociali contenere il medesimo meccanismo dell’opzione, ma limitati ai soci di una società, dei quali, in particolare come nella specie, l’uno funga da socio finanziatore garantito dal patto in questione“.

Rilevante risulta la causa concreta del patto parasociale, che è ritenuta diversa da quella di uno strumento finanziario del mercato borsistico qualora abbia “il fine pratico, sia pure mediante il meccanismo dell’opzione di rivendita o di riacquisto a prezzo fisso, di assecondare iniziative imprenditoriali specifiche, tutelate quali espressioni dell’autonomia negoziale privata ex artt. 41 Cost. e 1322 c.c., con il sorgere di reciproci diritti ed obblighi delle parti: al cui adempimento un contraente non può strumentalmente sottrarsi invocando ex post e secundum eventum un preteso insussistente contrasto con norme imperative“.

Viene quindi ribadito quanto precisato da Cass. 4 luglio 2018, n. 17498 secondo cui «È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società»

Per la Suprema Corte, pertanto, la ratio del divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 cod.civ. va “ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell’impresa economica, tuttavia quale tipicamente propria dell’intera compagine sociale e con rilievo reale verso l’ente collettivo; mentre nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo, allorché non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun effetto verso la società stessa“.

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