Motivazione degli atti impositivi non integrabile
8 Aprile 2022Inesistenza di un termine perentorio per ricostituire il capitale eroso per perdite
11 Aprile 2022Con un interessante decreto del Tribunale di Rovigo del 3 marzo 2022, Pres. Di Francesco. Est. Gancitano, è stato affrontato il tema della possibilità di contrarre nuova finanza prededucibile anche da parte di società in concordato preventivo.
In particolare il Tribunale rodigino, nel contesto del c.d. preaccordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182, 6° comma, l. fall., proposto da una società il cui concordato non era stato interamente eseguito atteso il mancato pagamento di alcuni creditori, ha autorizzato la ricorrente a contrarre finanziamenti prededucibili ex artt. 182-quinquies, comma 3, e 111, l. fall., sul rilievo che la pendenza della fase esecutiva del concordato non fosse ostativa all’accoglimento dell’istanza, in quanto i principali creditori rimasti insoddisfatti avevano manifestato il proprio assenso alla chiusura della procedura condizionatamente all’emissione, da parte del Tribunale, dell’autorizzazione all’erogazione della c.d. finanza d’urgenza.