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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5131, dopo aver condiviso le conclusioni del P.G., seconso cui “«non vi sono, peraltro, ragioni per escludere che la violazione del dovere di diligenza possa consistere nell’aver omesso di informare il cliente inducendolo a conferire un incarico del tutto inutile ed anzi dannoso per le risorse dell’impresa che potrebbe vedersi costretta ad esborsi inappropriati perché finalizzati ad un obiettivo ipoteticamente favorevole» ma nei fatti irraggiungibile“, ha ribadito il principio affermato con Cass. 19.7.2019, n. 19520, in relazione ai doveri informativi a carico dell’avvocato.

 Con tale decisione, afferma la Corte di Cassazione, è stato affermato “un principio chiaramente suscettibile di regolare le asimmetrie informative in ogni contratto d’opera professionale (compreso il presente caso), laddove afferma che «Nell’adempimentodell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente,essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto,comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulando, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire ingiudizio»”.

Sulla base di tali considerazioni ha confermano l’esclusione dal passivo del credito vantato dal professionista.

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