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IN BREVE: Il Tribunale di Napoli, con provvedimento in data 5 giugno 2024, è intervenuto sulla questione, dibattuta in dottrina e giurisprudenza, relativa alla possibilità di riscuotere a mezzo ruolo, a prescindere del possesso di un titolo esecutivo, crediti vantati dal Fondo di Garanzia per le PMI in caso di inadempimento dell’impresa beneficiaria.
IL FATTO: Il caso riguarda un giudizio promosso dal fideiussore di un’impresa, finanziata con la garanzia del Fondo per le PMI, avverso delle cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione su incarico dell’Ente impositore Mediocredito Centrale.
PERCHÉ È IMPORTANTE: Il Tribunale, in contrasto con la tesi prevalente in giurisprudenza, ha stabilito che l’Ente impositore non può procedere alla riscossione di crediti del Fondo di Garanza a mezzo ruolo.
Secondo la prospettazione della parte attrice, in estrema sintesi, le somme gestite da Mediocredito dovute dalle imprese beneficiarie a seguito dell’escussione del Fondo di Garanzia per le PMI hanno natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica, il che escluderebbe il ricorso al recupero mediante ruolo in assenza di un titolo esecutivo.
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” (in particolare gli articoli 17 e 21) prevede, in via generale, un doppio binario di riscossione mediante ruolo: (i) quello delle entrate di natura pubblicistica, anche diverse dalle imposte sui redditi, dello Stato e degli altri enti pubblici e degli enti territoriali, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo e (ii) quello delle entrate facenti capo ai medesimi soggetti di natura pubblica aventi, tuttavia, causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva.
Sussistono, poi, disposizioni speciali che prevedono la possibilità di ricorso al ruolo (quindi a prescindere dalla sussistenza di un titolo esecutivo) per il recupero dei crediti vantati dal Fondo di Garanzia per le PMI in caso di revoca dei finanziamenti.
Nel caso di specie non vi è stata revoca del finanziamento, ma l’impresa beneficiaria si è resa inadempiente alla propria obbligazione di restituzione delle somme finanziate e la banca finanziatrice ha escusso la garanzia del Fondo.
Mediocredito, terzo chiamato dall’Agente della Riscossione, ha dedotto che il proprio rapporto con l’impresa beneficiaria e i fideiussori di questa avrebbe, a differenza del rapporto banca finanziatrice-impresa beneficiaria, natura pubblicistica in ragione della fonte legale della regolamentazione e della funzione svolta dalla garanzia. Da qui la legittimazione a procedere con la riscossione a mezzo ruolo.
Il Tribunale adito, richiamandosi ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8620/2015 in materia di surroga dell’Assicuratore sociale per i danni patiti dagli infortunai, ha ritenuto meritevoli di accoglimento le argomentazioni di parte attrice stabilendo che l’escussione della garanzia prestata dal Fondo dà luogo, pacificamente, ad un fenomeno di surrogazione, vale a dire ad una peculiare forma di successione a titolo particolare nel lato attivo dell’obbligazione, il che vale ad escludere che l’obbligazione, originariamente di carattere privatistico, si trasformi in un obbligazione di carattere pubblicistico.
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– Fondo di Garanzia per le PMI (L. n. 662/1996)
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