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Fallimento della supersocietà di fatto

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IN BREVE: La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza 4 gennaio 2024, n. 204, è intervenuta sul tema del fallimento della supersocietà di fatto.

IL FATTO: Il caso riguarda i presupposti per poter dichiarare il fallimento della supersocietà di fatto in caso di fallimento di uno dei soci (di fatto), imprenditori individuali o società .

PERCHÉ È IMPORTANTE: La Suprema Corte, in continuità con il principio espresso dalla precedente ordinanza n. 35942/2023, ha stabilito che, in seguito al fallimento di uno dei soci di fatto, per potersi dichiarare il fallimento della c.d. supersocietà di fatto, è necessario che sia la stessa a risultare insolvente.

Occorre, quindi, accertare sia l’esistenza di una società di fatto cui sia riferibile l’attività dell’imprenditore già dichiarato fallito, sia la sua insolvenza, dato che all’insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l’insolvenza della società di fatto.

In sostanza, pertanto, è necessario il riscontro di una insolvenza propria e autonoma della società di fatto, ma ciò è possibile anche partendo, quale fatto indiziante, dall’insolvenza di uno o più soci.

Quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o di una società, risulti che la relativa “impresa” sia, in realtà, riferibile a una società di fatto, i debiti assunti – sia pure in nome proprio – dal soggetto già fallito devono essere imputati giuridicamente alla società di fatto e, se questa si trova nell’impossibilità di farvi fronte, possono far desumere lo stato di insolvenza della società di fatto.

TAG:

– società di fatto

– fallimento del socio di fatto

– insolvenza società di fatto

– art. 256 D.Lgs. 14/2019

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