Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Giugno 2021, n. 16084. Pres. Spirito. Est. Torrice ha affermato che nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 l.fall. e dell’art. 83, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che disponendo la liquidazione apre il concorso fra i creditori. (massima ufficiale)