La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza n. 19186/21; depositata il 6 luglio, ha precisato che in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato all’incasso, spetta alla banca mandataria provare di aver eseguito il contratto secondo buona fede e che l’eventuale mancato incasso del credito dal terzo sia dovuto a causa ad essa non imputabile, con la conseguenza che, “in caso di ammissione del correntista e mandante alla procedura di amministrazione controllata in epoca successiva all’erogazione dell’anticipazione, la banca mandataria è tenuta a versare alla procedura le somme di cui non provi che il mancato incasso non a sé imputabile”.