logo studio sgaravatologo studio sgaravatologo studio sgaravatologo studio sgaravato
  • HOME
  • STUDIO
  • I PROFESSIONISTI
  • AREE DI ATTIVITÀ
    • CRISI D’IMPRESA – CONCORSUALE
    • SOCIETARIO
    • FINANZA D’IMPRESA – VALUTAZIONI
    • LEGALE – CONTRATTUALE
    • TRIBUTARIO – TERZO SETTORE
    • BANKING & FINANCE
  • NEWS
  • Italiano
Italiano
✕
Studio legale tributario Sgaravato - Verona
Obbligo di astensione del professionista per evitare aggravamenti del cliente
17 Febbraio 2022
Studio legale tributario Sgaravato - Verona
Valido l’accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica anche dopo il suo scioglimento con contestuale responsabilità del suo legale rappresentante
24 Febbraio 2022

Imposta di registro proporzionale per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà

Studio legale tributario Sgaravato - Verona

Con Ordinanza 21 gennaio 2022, n. 1868, la Corte di Cassazione, muovendo dalla constatazione che ai sensi dell’art. 27, comma 3 del DPR 131 del 1986 ” Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà”, ha ribadito quanto precisato dalla sessa Suprema Corte con sentenza del 21 maggio 1998, n. 5075.

Con tale decisione, infatti, era stato precisato che, dall’art. 27 del TUR, la vendita con riserva di proprietà, diversamente dalla disciplina civilistica, produce l’immediato trasferimento della proprietà all’acquirente, per cui “il contratto, con il quale le parti sciolgono una vendita con riserva di proprietà in conseguenza del mancato pagamento del prezzo, non  costituisce per la legge di registro un negozio ricognitivo di un effetto già verificatosi in conseguenza di detto inadempimento, ma produce esso stesso l’effetto di risolvere il precedente contratto, ponendone nel nulla gli effetti con conseguente retrocessione del bene all’originario proprietario“.

La medesima decisione del 1998 aveva affermato che “nel caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva  di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell’effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari”.

Alla luce di tale precedente la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia.

Condividi

Articoli simili

Studio legale tributario Sgaravato - Verona
23 Agosto 2024

Nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza


Leggi articolo
Studio legale tributario Sgaravato - Verona
23 Agosto 2024

Proroga delle misure protettive come contrasto all’inerzia dei creditori


Leggi articolo
Studio legale tributario Sgaravato - Verona
20 Agosto 2024

Surplus finanziario del concordato in continuità non liberamente distribuibile dal debitore


Leggi articolo

studio legale tributario sgaravato

Sgaravato Studio Legale Tributario Associazione Professionale

Via del Perlar 2
37135 Verona
Tel. +39 045 8205150
Fax +39 045 8205123

PEC: [email protected]
C.F. e P.IVA: 02555890231
[email protected]

Copyright © 2021 Studio Sgaravato, Privacy Policy, All rights reserved. Created by Sgaravato
    Italiano
    • No translations available for this page