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Studio legale tributario Sgaravato - Verona
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RESPONSABILITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UN ENTE NON RICONOSCIUTO ANCHE PER DEBITI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI

Studio legale tributario Sgaravato - Verona

La commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione III, con sentenza del 17 maggio 2021, n. 1730 ha confermato quanto espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione V con ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3093, precisando che

“in tema di associazione non riconosciuta, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 cod. civ. del rappresentante subentrante – il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa – ha l’onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/ o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d’imposta – derivanti “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto – dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente nel periodo di relativa investitura (Cass. civ., Sez.V, 9 febbraio 2021, ord.3093).

Il principio affermato dalla S.C. è, quindi, quello per il quale il soggetto che subentra alla guida di una associazione non riconosciuta, come è la U, risponde delle obbligazioni fiscali degli esercizi precedenti, anche se eventualmente contratte dal precedente legale rappresentante, in virtù dell’onere di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi e di operare, ove necessario, le rettifiche della stessa.“

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