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Apertura del concordato preventivo e successivo fallimento – Esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 3, lett. g), L.F. per crediti liquidi ed esigibili pagati dopo la scadenza

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Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 13367 del 28 aprile 2022

Nel procedimento di legittimità instaurato da una professionista che aveva subito la revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti dalla società fallita dopo la scadenza è stato proposto ricorso, tra l’altro, per violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. g), della legge fallimentare per avere la Corte di Appello ritenuto che l’esenzione da revocatoria ivi prevista, costituendo un’eccezione al sistema revocatorio, sarebbe di stretta interpretazione in ordine alla locuzione “in scadenza” che andrebbe riferita esclusivamente ai pagamenti connotati da regolarità nell’adempimento, per cui resterebbero soggetti ad azione revocatoria non solo i pagamenti anticipati, ma anche i pagamenti posticipati come nel caso di specie.

Secondo la Cassazione la censura è fondata, in quanto la ratio della lett. g) dell’art. 67, comma 3, della legge fallimentare – per cui non sono soggetti all’azione revocatoria “i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo” – consiste nell’intento di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, nel quadro della riforma di tale procedura, diretta a predisporre un possibile strumento di composizione della crisi idoneo a favorire la conservazione dei valori aziendali, per cui l’espressione “alla scadenza”, esprimendo un limite al principio del favor concordati, deve essere interpretato come un rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità del credito.

Tale conclusione si salda con la recente conferma, da parte delle Sezioni Unite (sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021), del fatto che “la non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili intervenuti alla scadenza per conseguire tali opere, viene fatta dipendere dall’aver esse agevolato l’accesso alle procedure concorsuali, incluso il concordato preventivo”, in una identità di ratio con la prededuzione ex art. 111, comma 2, L.F. ed in funzione di una interpretazione sistematica della disposizione in esame.

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