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16 Maggio 2022Apertura del concordato preventivo e successivo fallimento – Esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 3, lett. g), L.F. per crediti liquidi ed esigibili pagati dopo la scadenza
17 Maggio 2022Investita di un’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione, Sez. V, con Ordinanza 29 aprile 2022, n. 13471, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di un accordo di definizione del debito tributario ai sensi dell’art. 182-ter l.f.
La Cassazione ha precisato che “l’istituto della transazione fiscale rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra fisco e contribuente, collocata nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturaziorne, che consente il pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario“, accordo che con “l’accettazione della relativa proposta da parte dell’Amministrazione finanziaria e l’omologazione della proposta da parte del Tribunale competente” comporta “il consolidamento del debito tributario (art. 182-ter, comma 2, I. fall.) e la cessazione della materia del contendere (art. 182-ter, comma 5, I.fall.)”.
Sul punto la Cassazione ha richiamato il proprio precedente (Cass. n. 22931 e 22932 del 2011) in cui “ha incisivamente precisato che l’espressione “consolidamento” implica la “cristallizzazione” della pretesa erariale “alla data di presentazione della domanda, così come quantificata dall’ufficio con esclusione da una parte della facoltà del medesimo di procedere ad ulteriori accertamenti anche se non sia ancora maturata la decadenza e dall’altra del debitore di contestare pretese anche se non ancora definitive“.
La cessazione della materia del contendere è prevista come effetto diretto della proposta di transazione conclusa nell’ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 181 I.f., “che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d’ufficio, con conseguente inefficacia spravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c.“
Ha precisato, inoltre, che l’intervenuto accordo negoziale comporta “di escludere che l’Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell’inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l’esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l’erario” (Cass. n. 16755 del 2020).
Ha quindi concluso che “gli effetti della transazione fiscale sui giudizi tributari pendenti debbano ritenersi regolati dai generali criteri dettati in materia processuale, con particolare riguardo alla cessazione della materia del contendere“, secondo il proprio costante orientamento, “secondo cui la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata da giudice anche d’ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire e contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese svolte (Cass. n. 12310 del 2007)“.