Principi di diritto per le CTU
2 Marzo 2022I “termini d’uso” previsti dall’art. 67, comma 3, lett. a) L.Fall. si riferiscono ai pagamenti e non ai servizi
10 Marzo 2022In un’articolata Ordinanza in data 24 febbraio 2022, il Tribunale di Milano è intervenuto in merito alle condizioni e ai soggetti nei cui confronti confermare le misure protettive ai sensi dell’art. 7 del DL 118 del 2021.
In particolare il Tribunale ha precisato che “dall’esame del dato normativo e dalla relazione di accompagnamento deve ritenersi non dirimente la circostanza che i creditori destinatari degli effetti di cui all’ art. 7 I. citata debbano avere notificato all’imprenditore ricorrente atto di precetto ovvero avviato azioni esecutive“.
L’attenzione per il Tribunale di Milano “deve piuttosto essere posta in primis con riguardo alla individuazione dei creditori, che per tipologia o ammontare del credito, appaiono funzionali all’impresa e, nel contempo, gli stessi abbiano posto in essere condotte dalle quali evincere una posizione per così dire “antagonista” rispetto all’imprenditore che conduce le trattative.
In altri termini trattasi di soggetti che possano assumere a stretto giro iniziative potenzialmente lesive del patrimonio del ricorrente e quindi tali che, in difetto di misure protettive, le trattative condotte pur con l’ausilio dell’ esperto verrebbero vanificate“.
Per tali ragioni, pertanto, il ricorrente dovrà fornire “al Tribunale elementi univoci che consentano di appurare la sussistenza, quantomeno, di “preannunciate” iniziative pregiudizievoli“.
L’esistenza di elementi che evidenziano tali comportamenti rendono “tutt’ altro che remoto il rischio che le predette banche possano proseguire con condotte “ostili” o comunque confliggenti con le previsioni dell ‘imprenditore.
Tirando, quindi, le fila del discorso, non trattasi di creditori rimasti “silenti” rispetto alla prosecuzione dell’attività di impresa e alle scelte imprenditoriali di cui alla prospettata ristrutturazione, bensì funzionali e in grado di incidere sulla stessa fattibilità della intera operazione, avendo preannunciato azioni di segno contrario rispetto alla “protezione” richiesta dall’imprenditore in sede di trattative“.
Nella medesima Ordinaza è stato anche precisato che l’omessa notifica del ricorso ex art. 7 DL 118 del 2021 a tutti i creditori “non rende nel caso che qui ci occupa ammissibile la conferma delle misure protettive di cui agli artt. 6-7 L.F. nei confronti di tali residui creditori sociali non destinatari della notifica prescritta, fermo l’effetto protettivo già verificatosi anche nei loro confronti quanto al tempo oramai intercorso tra il deposito del ricorso e il deposito del presente provvedimento“