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Applicabile il favor rei anche in caso di modifica normativa che aumenta il limite per la compensazione di crediti tributari
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Necessaria la prova del danno e del rapporto causale per la responsabilità degli amministratori anche in caso di mancanza di scritture contabili
16 Maggio 2022

Revocabili anche atti esecutivi di piano attestato

Studio legale tributario Sgaravato - Verona

Con Ordinanza del 25 marzo 2022, n. 9743, la Corte di Cassazione civile, sez. I è intevenuta confermando la possibilità di revocatoria anche per gli atti posti in essere in esecuzione di un piano attestato.

In particolare la Cassazione ha ritenuto errata la valutazione del tribunale di Roma che ha escluso la revocabilità “sull’essenziale presupposto che né sul giudice né sul terzo erogatore di nuova finanza si appunti il potere di sindacato in ordine all’attestazione resa dal professionista circa l’idoneità del piano a realizzare gli obiettivi di risanamento dell’impresa. Segnatamente andrebbe escluso il potere del giudice di valutare l’idoneità del piano attestato ai fini della esenzione della revocatoria, al punto che la sola presenza del piano e dell’attestazione produrrebbe (automaticamente) l’effetto protettivo sugli atti esecutivi“.

Per la Suprema Corte, invece, vale esattamente il contrario, come già “affermato, proprio in relazione alla procedura fallimentare della (OMISSIS) s.r.l., che per ritenere esenti dalla revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento (L. Fall., ex art. 67, comma 3, lett. d), nel testo che qui rileva, previgente al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio ex ante, una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l’idoneità del piano – del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo – a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa; e ciò seppure in negativo, vale a dire nei limiti dell’evidenza della inettitudine del piano presentato dal debitore al detto fine (v. Cass. n. 3018-20)“.

Questa considerazione, infatti, è stata ritenuta “conforme alla stessa logica del piano e della connessa esenzione, e la valutazione di ragionevolezza del medesimo presuppone evidentemente, a monte, la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità della situazione aziendale, quali elementi sui quali una consimile valutazione non può che fondarsi“.

In simile prospettiva la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui “per ritenere esenti dalla revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa (cfr., in motivazione, Cass. n. 26226-16; e v. pure Cass. n. 13719-16)“.

Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Roma, pertanto, per la Cassazione “costituisce elemento basico della previsione che sul giudice si concentri anche e proprio la potestà valutativa del piano, sia pure nei termini e nei limiti appena sopra riferiti, e fermo restando il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori“.

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