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MATERIA: DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA

IN BREVE: Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, con provvedimento in data 10 giugno 2024, si è pronunciato su una richiesta della società debitrice di proroga delle misure protettive concesse nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa.

IL FATTO: Il caso si inserisce nell’ambito di un procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa.

PERCHÉ È IMPORTANTE: Il Tribunale ha stabilito che, secondo quanto previsto dall’art. 16, commi quattro e cinque, CCII, i creditori, e in particolar modo gli istituti di credito, hanno l’obbligo di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dando riscontro con risposte tempestive e motivate.

Il Tribunale ha, altresì, rilevato che, tuttavia, tale obbligo “si arresta a livello precettivo, ma non è provvisto di adeguata sanzione, per cui la sua inosservanza rischia di ridondare in danno della parte proponente qualora i creditori invitati alle trattative assumano comportamenti di radicale inerzia”.

Alla luce, pertanto, del fatto che nel caso di specie i creditori, e in particolare il creditore ipotecario, non avevano espresso fino a quel momento un esplicito e motivato dissenso alla proposta, limitandosi ad un comportamento omissivo e non collaborativo, che non poteva essere premiato con la revoca delle misure protettive o con il diniego della loro proroga, il Tribunale, ritenuto necessario un rimedio all’assoluta inerzia dei creditori, ha disposto la proroga delle misure protettive, come misura di persuasione indiretta alla partecipazione fattiva alle trattative.

TAG:

– composizione negoziata della crisi

– misure protettive

– art. 16, commi 4 e 5, CCII

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