Azione di Responsabilità Verso Amministratori Dimissionari
21 Aprile 2021Abusiva Concessione di Credito
21 Aprile 2021Cassazione civile, 09/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep.09/06/2021), n. 16084 ha affermato questi principi di diritto:
87. “Nell’ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la mancata notifica da parte dell’opponente del decreto con il quale il giudice istruttore designato fissa, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 87, comma 3, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, art. 1, comma 29, l’udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti, non produce effetti preclusivi, allorché l’opponente non abbia avuto conoscenza del termine indicato per la notifica, perchè la Cancelleria non gli ha comunicato il decreto citato”.
88. “I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare – sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso – hanno natura previdenziale e non retributiva”.
89. “Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato”.
90. “Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù della L. Fall., art. 55, della L. Fall., art. 201, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 83, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione”.