La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 maggio 2021, n. 19015, depositata il 18 luglio 2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso ma non registrata, il termine (quinquennale) di decadenza dell’amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell’art. 76 del d.p.r. n. 131 del 1986, e con riferimento al dies a quo costituito dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest’ultima costituisca, ai fini della decadenza, il caso d’uso previsto dall’art. 6 dello stesso d.p.r. cit.».